Convenzione
Art. 4
In vigore dal 26 set 1981
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1. - L'estradizione non è accordata se il reato per il quale è domandata è considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.
2. - La stessa disposizione si applica qualora lo Stato richiesto abbia seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione, motivata da un reato di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno dei motivi suddetti.
3. - Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non è considerato come reato politico.
4. - L'applicazione del presente articolo non pregiudica gli obblighi che le Parti Contraenti hanno assunto od assumeranno con ogni altra Convenzione internazionale di carattere multilaterale.
Storico versioni
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