Convenzione
Art. 2
In vigore dal 26 set 1981
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1. - Sono soggetti a estradizione:
gli individui che sono perseguiti per un reato punito dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà personale o con una misura di sicurezza il cui massimo sia uguale o superiore ad un anno di detenzione;
gli individui condannati in contraddittorio o in contumacia dai Tribunali dello Stato richiedente, per un reato menzionato al n., ad una pena o ad una misura di sicurezza di almeno quattro mesi di detenzione.
2. - In materia di tasse, di imposte, di dogane e di cambio, l'estradizione sarà accordata alle condizioni previste dalla presente Convenzione nella misura in cui sarà stato in tal senso deciso mediante scambio di lettere per ciascun reato o categoria di reati specificamente indicati.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-2