Art. 2
Convenzione

Art. 2

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In vigore dal 26 set 1981
. 1. - Sono soggetti a estradizione: gli individui che sono perseguiti per un reato punito dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà personale o con una misura di sicurezza il cui massimo sia uguale o superiore ad un anno di detenzione; gli individui condannati in contraddittorio o in contumacia dai Tribunali dello Stato richiedente, per un reato menzionato al n., ad una pena o ad una misura di sicurezza di almeno quattro mesi di detenzione. 2. - In materia di tasse, di imposte, di dogane e di cambio, l'estradizione sarà accordata alle condizioni previste dalla presente Convenzione nella misura in cui sarà stato in tal senso deciso mediante scambio di lettere per ciascun reato o categoria di reati specificamente indicati.
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