Convenzione

Art. 8

In vigore dal 26 set 1981
. 1. - In caso di urgenza, le autorità competenti dello Stato richiedente possono chiedere l'arresto provvisorio della persona ricercata; le autorità competenti dello Stato richiesto decidono su tale domanda in conformità con la legge di detto Stato. 2. - La domanda di arresto provvisorio è trasmessa alle autorità competenti dello Stato richiesto per via postale o telegrafica, o mediante l'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), ovvero con ogni altro mezzo che lasci una traccia scritta. 3. - La domanda di arresto provvisorio menziona l'esistenza di uno dei documenti previsti al par. 2, lettera (a) dell' e manifesta l'intenzione di inoltrare una domanda di estradizione. Essa indica, altresì, il reato per il quale l'estradizione è richiesta, il tempo ed il luogo in cui questo è stato commesso, nonché i dati segnaletici, il più precisi possibile della persona richiesta. 4. - L'autorità richiedente è informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-8

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