Convenzione
Art. 10
In vigore dal 26 set 1981
.
Se le informazioni fornite dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultimo Stato, prima di respingere la domanda, chiede, per via diplomatica, le informazioni complementari necessarie. Esso può stabilire un termine per ottenere tali informazioni.
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