Convenzione 92

Art. 8

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Eccezion fatta per le navi esclusivamente adibite ai viaggi ai tropici o nel golfo Persico, un'adeguato impianto di riscaldamento dovrà essere previsto a bordo delle navi per gli alloggi dell'equipaggio. 2. L'impianto di riscaldamento dovrà funzionare quanto necessario allorchè l'equipaggio vive o lavora a bordo, e nella misura in cui le circostanze lo esigano. 3. A bordo di qualsiasi nave per la quale è obbligatorio l'impianto di riscaldamento, questo potrà funzionare a vapore, ad acqua calda, ad aria calda o ad elettricità. 4. A bordo di qualsiasi nave ove il riscaldamento è assicurato da una stufa, disposizioni dovranno esser prese perché questa sia di dimensioni adeguate, opportunamente installata e protetta e perché l'aria non risulti viziata. 5. L'impianto di riscaldamento dovrà essere in grado di mantenere negli alloggi dell'equipaggio una temperatura soddisfacente per le normali condizioni di tempo e di clima che la nave è suscettibile di incontrare nel corso della navigazione; la competente autorità sarà tenuta a prescrivere le condizioni cui attenersi. 6. I radiatori ed altri impianti di riscaldamento dovranno essere installati in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio e da non costituire una fonte di pericolo o di disturbo per gli occupanti i locali. Se necessario, dovranno esser dotati di uno schermo protettivo.
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