Convenzione 92

Art. 10

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. La zona notte sarà situata al di sopra della linea di carico, nel mezzo o nella parte posteriore della nave. 2. In casi eccezionali, la competente autorità potrà autorizzare la dislocazione della zona notte nella zona prodiera della nave - in nessun caso tuttavia oltre la paratia d'attracco - qualora nessun'altra dislocazione risulti soddisfacente o pratica per via del tipo di nave, delle sue dimensioni o del servizio cui è adibita. 3. Purchè adeguate disposizioni siano prese per l'illuminazione e la ventilazione, la competente autorità potrà permettere che la zona notte risulti al di sotto della linea di caricamento sulle navi passeggeri, ma mai in alcun caso immediatamente al di sotto dei corridoi di servizio. 4. La superficie per occupante della zona notte destinata al personale subalterno non dovrà essere inferiore a: a) 1,85 metri quadri (ovvero 20 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza inferiore, alle 800 tonnellate; b) 2,35 metri quadri (o 25 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 800 tonnellate, ma con stazza inferiore alle 3.000 tonnellate; c) 2,78 metri quadri (o 30 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 3.000 tonnellate. Tuttavia, a bordo delle navi passeggeri ove più di quattro membri del personale subalterno alloggiano in una stessa cabina, la superficie minima per occupante potrà essere pari a 2,22 metri quadri (24 piedi quadri). 5. Per le navi su cui prestano servizio varie categorie di personale subalterno e che richiedano l'imbarco di un effettivo nettamente maggiore rispetto a quello solitamente impiegato, la competente autorità potrà, per questo personale, ridurre la superficie obbligatoria della zona notte per occupante, purchè tuttavia: a) la superficie complessiva della zona notte destinata a queste categorie di lavoratori non sia inferiore a quella ad esse attribuita se l'effettivo non fosse stato aumentato; b) la superficie minima per occupante della zona notte sia pari almeno a: i) 1,67 metri quadri (18 piedi quadri) per le navi con stazza inferiore alle 3.000 tonnellate; ii) 1,85 metri quadri (20 piedi quadri) per le navi con stazza pari o superiore alle 3.000 tonnellate. 6. Lo spazio occupato da cuccette, armadi, comò e sedili sarà compreso nel computo della superficie. Gli spazi esigui o di forma irregolare che non accrescono effettivamente lo spazio disponibile per la circolazione o destinato alla mobilia non saranno inclusi in tale computo. 7. L'altezza libera delle cabine destinate ad alloggi dell'equipaggio dovrà essere di almeno 1 metro e novanta (6 piedi e tre pollici). 3. Le cabine destinate ad alloggi dell'equipaggio dovranno essere in numero sufficiente affinché ogni categoria disponga di una o più cabine a se stanti; la competente autorità potrà tuttavia concedere deroghe a questa disposizione per le navi di modesto tonnellaggio. 9. Ogni cabina potrà ospitare un massimo di: a) ufficiali al dettaglio, ufficiali di coperta, ufficiali macchinisti, ufficiali di guardia e primi ufficiali od operatori radio: un occupante per cabina; b) altri ufficiali: un occupante per cabina ove possibile, e in alcun caso più di due; c) personale di maestranza: uno o due occupanti per cabina e in alcun caso più di due; d) altro personale subalterno: due o tre persone per cabina ove possibile, e in alcun caso più di quattro. 10. Onde garantire un adeguato e più confortevole alloggiamento, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, concedere l'autorizzazione ad alloggiare un massimo di dieci membri dell'equipaggio nella stessa cabina per talune navi passeggeri. 11. Il numero massimo di occupanti per cabina dovrà essere indicato in modo leggibile ed indelebile su di una scritta chiaramente visibile all'interno della cabina. 12. I membri dell'equipaggio dovranno disporre di cuccette singole. 13. Le cuccette non dovranno essere affiancate in modo da accedere all'una scavalcando l'altra. 14. È vietata la sovrapposizione di più di due cuccette. Ove le cuccette siano poste lungo la fiancata della nave, sarà vietato sovrapporre le cuccette in modo tale che l'oblò figuri al di sopra di una di esse. 15. Ove vi siano cuccette sovrapposte, la cuccetta inferiore non dovrà essere posta a meno di 0,30 metri (32 pollici) da terra; la cuccetta superiore dovrà essere posta a mezza altezza circa dal fondo della cuccetta inferiore alla parte bassa dei bagli del soffitto. 16. Le dimensioni interne minime di una cuccetta dovranno essere di 1,90x0,68 (ossia 6 piedi e 3 pollici x 2 piedi e tre pollici). 17. Il telaio e, in sua assenza, la sponda di protezione della cuccetta dovranno essere di un materiale approvato, duro, liscio, non soggetto a corrosione o attaccabile dai parassiti. 18. Ove siano stati utilizzati telai tubolari per le cuccette, questi dovranno essere assolutamente sigillati e non perforati onde non accogliere parassiti. 19. Ogni cuccetta sarà dotata di un fondo elastico o di una rete elastica, come pure di un materasso imbottito con un materiale approvato. L'impiego, per l'imbottitura, di paglia o altro materiale soggetto ad accogliere parassiti sarà vietato. 20. Ove le cuccette siano sovrapposte, un fondo impermeabile alla polvere, in legno, tela o altro materiale soddisfacente, dovrà essere fissato al di sotto della rete elastica della cuccetta superiore. 21. Ogni cabina dovrà essere sistemata ed arredata in modo da poter essere mantenuta facilmente in ordine e da garantire un certo confort ai suoi occupanti. 22. L'arredo sarà costituito da un armadio per ognuno degli occupanti. Dovrà avere un'altezza minima di 1 metro e 52 centimetri (5 piedi) ed una sezione trasversale pari a 19,30 decimetri quadri (300 pollici quadri). Sarà dotato di un ripiano e di una chiusura con lucchetto. Al lucchetto dovrà provvedere l'occupante. 23. Ogni cabina dovrà essere dotata di un tavolo, o scrittoio del tipo fisso, a ribalta o scorrevole, nonché di sedili confortevoli · secondo le esigenze. 24. La mobilia sarà di un materiale liscio e duro, non deformabile e non soggetto a corrosione. 25. Ogni occupante disporrà di un tiretto o spazio analogo la cui capienza sarà almeno pari a 0,56 metri cubi (2 piedi cubi). 26. Gli oblò delle cabine saranno dotati di tendine. 27. Ogni cabina sarà dotata di specchio, di mensoline per gli oggetti di toletta, di un ripiano per libri e di un certo numero di ganci. 28. Ove possibile, le cuccette saranno suddivise in modo da separare i turni ed evitare che chi faccia il turno di giorno si trovi a dividere la cabina con chi fa altri turni.
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