Convenzione 92
Art. 7
In vigore dal 14 mag 1981
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1. La zona notte e le mense dovranno essere opportunamente ventilate.
2. Il sistema di ventilazione dovrà essere regolabile per mantenere l'aria in condizioni soddisfacenti e per garantire una circolazione adeguata con qualsiasi tempo e clima.
3. Le navi adibite regolarmente alla navigazione ai tropici o nel golfo Persico dovranno essere dotate di impianti meccanici di ventilazione e di ventilatori elettrici, affinché, a seconda del luogo, si abbia ricorso a uno di questi mezzi per assicurare una giusta ventilazione.
4. Le navi adibite alla navigazione fuori dei tropici dovranno essere dotate o di un sistema di ventilazione meccanico, o di ventilatori elettrici. La competente autorità potrà esentare da tale obbligo le navi che normalmente traversano le acque fredde degli emisferi nord o sud.
5. La forza motrice necessaria al funzionamento dei sistemi di ventilazione previsti ai paragrafi 3 e 4 dovrà essere disponibile, se possibile, per tutta la durata del tempo in cui l'equipaggio si trova a bordo della nave o vi lavora, e ogni qualvolta le circostanze lo esigano.
Storico versioni
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