Convenzione 92
Art. 9
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Fatte salve le deroghe speciali eventualmente accordate alle navi passeggeri, la zona notte e le mense dovranno essere rischiarate dalla luce naturale ed essere inoltre dotate di un impianto di illuminazione artificiale.
2. Tutti i locali riservati all'equipaggio dovranno essere convenientemente illuminati. L'illuminazione naturale nei locali di abitazione dovrà permettere ad una persona con vista normale di leggere, con tempo chiaro e in pieno giorno, un giornale stampato ordinario in ogni punto dello spazio a disposizione per circolare.
Un sistema di illuminazione artificiale che dia lo stesso risultato verrà installato allorchè sarà impossibile ottenere una conveniente illuminazione naturale.
3. Ogni nave sarà fornita di una installazione che permetta di illuminare elettricamente l'alloggio dell'equipaggio. Se a bordo non esistono due fonti indipendenti di produzione di elettricità, un sistema supplementare di illuminazione di soccorso sarà previsto per mezzo di lampade o di apparecchi di illuminazione di modello appropriato.
4. L'illuminazione artificiale sarà disposta in modo che gli occupanti del posto ne beneficino al massimo.
5. Nella zona notte, ogni cuccetta sarà fornita di una lampada elettrica da comodino.
Storico versioni
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