Convenzione 92›Parte II
Art. 4
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Prima dell'inizio della costruzione di una nave, il progetto di quest'ultima indicante, in base alla scala prescritta, la dislocazione nonché le disposizioni generali concernenti gli alloggi dell'equipaggio, dovrà esser sottoposto all'approvazione della competente autorità.
2. Prima che inizi la costruzione degli alloggi dell'equipaggio, ovvero la modifica o la ricostruzione di detti alloggi a bordo di una nave già esistente, il progetto dettagliato di questi alloggi, unitamente a tutti i dati utili, dovrà essere sottoposto all'approvazione della competente autorità; tale progetto dovrà specificare, su scala prescritta e nei termini prescritti, la destinazione di ogni, locale, la disposizione dell'arredo e di altri impianti, la natura e la dislocazione dei dispositivi di ventilazione, illuminazione e riscaldamento nonché degli impianti sanitari. Nondimeno, in casi di emergenza o in caso di modifiche o ricostruzioni provvisorie eseguite fuori del paese di immatricolazione, basterà, ai fini del presente articolo, che i progetti siano successivamente sottoposti all'approvazione della competente autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-4