Convenzione 92Parte I

Art. 1

In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE (n. 92) concernente gli alloggi dell'equipaggio a bordo (riveduta nel 1949) La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla parziale revisione della Convenzione sugli alloggi degli equipaggi del 1946, adottata dalla Conferenza nel corso della sua ventottesima sessione, tema che figura al punto dodici dell'ordine del giorno della sessione, Considerato che tal ha adottato, oggi, diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sugli alloggi degli equipaggi (riveduta), 1949: . 1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave per la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprietà pubblica o privata, adibita, a fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri e registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione. 2. La legge nazionale definirà i casi in cui una nave è da ritenersi adibita alla navigazione marittima ai fini dell'applicazione della presente convenzione. 3. La presente convenzione non si applica: a) alle navi con stazza inferiore alle cinquecento tonnellate; b) alle navi il cui principale mezzo di propulsione è costituito da vele, anche se dotate di un motore ausiliare; c) alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe; d) ai rimorchiatori. 4. La presente convenzione si applicherà, tuttavia, per quanto ragionevole e fattibile: a) alle navi dalle 200 alle 500 tonnellate di stazza; b) agli alloggi del personale adibito al normale lavoro di bordo su navi baleniere o navi destinate ad analoghe operazioni. 5. Inoltre, si potrà derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione e per qualsiasi nave, qualora, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni dei marittimi, riconosciute tali bona fide, la competente autorità ritenga che le modalità di deroga comportino vantaggi tali da creare condizioni complessivamente non meno favorevoli di quelle provenienti dalla piena applicazione della convenzione. Dati dettagliati su qualsiasi deroga di questo tipo dovranno essere trasmessi dal Membro al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, che ne informerà i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-1

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