Convenzione 92›Parte I
Art. 2
In vigore dal 14 mag 1981
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In vista dell'applicazione della presente convenzione:
a) per "nave" s'intende qualsiasi imbarcazione cui la convenzione si applica;
b) per "tonnellaggio" si intendono le tonnellate di stazza lorda;
c) per "nave passeggeri" si intende qualsiasi nave dotata di certificato di sicurezza valido rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana per mare, o di certificato per il trasporto passeggeri;
d) per "ufficiale" si intende chiunque, ad esclusione del comandante, ricopra il rango di ufficiale in base alla legge nazionale o, in suo difetto, in base ai contratti collettivi o alla consuetudine;
e) per "personale subalterno" si intendono i membri dell'equipaggio ad eccezione degli ufficiali;
f) per "membro del personale di maestranza" si intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilità, e che venga considerato tale dalla legge nazionale o, in suo difetto, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
g) per "alloggi dell'equipaggio" si intendono le cuccette, le mense, gli impianti sanitari, le infermerie ed i luoghi di ricreazione previsti per l'equipaggio;
h) per "prescritto" si intende prescritto dalla legge nazionale o dalla competente autorità;
i) per "approvato", si intende approvato dalla competente autorità;
j) per "nuova immatricolazione", si intende una nuova immatricolazione in occasione del cambiamento congiunto di bandiera e di proprietà di una nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-2