Convenzione 92Parte I

Art. 3

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ogni Membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore una legge atta ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti II, III e IV della presente convenzione. 2. Detta legge: a) farà obbligo alla competente autorità di notificare le disposizioni adottate a tutti gli interessati; b) specificherà le persone incaricate di assicurarne l'applicazione; c) prescriverà adeguate sanzioni per qualsiasi infrazione; d) dovrà prevedere l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione in grado di garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni adottate; e) farà obbligo alla competente autorità di consultare le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori nonché quelle dei marittimi riconosciute tali bona fide, onde elaborare regolamenti e collaborare per quanto possibile con le parti interessate per l'applicazione di essi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo