Convenzione 92›Parte I
Art. 3
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ogni Membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore una legge atta ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti II, III e IV della presente convenzione.
2. Detta legge:
a) farà obbligo alla competente autorità di notificare le disposizioni adottate a tutti gli interessati;
b) specificherà le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;
c) prescriverà adeguate sanzioni per qualsiasi infrazione;
d) dovrà prevedere l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione in grado di garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni adottate;
e) farà obbligo alla competente autorità di consultare le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori nonché quelle dei marittimi riconosciute tali bona fide, onde elaborare regolamenti e collaborare per quanto possibile con le parti interessate per l'applicazione di essi.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-3