Convenzione 92›Parte II
Art. 5
In vigore dal 14 mag 1981
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La competente autorità sarà tenuta ad ispezionare ciascuna nave e ad assicurarsi che gli alloggi dell'equipaggio siano conformi alle misure imposte da leggi e regolamenti, ogni qualvolta:
a) si procederà alla prima immatricolazione o ad una nuova immatricolazione di una nave;
b) gli alloggi dell'equipaggio saranno stati consistentemente modificati o ricostruiti;
c) un'organizzazione dei marittimi, riconosciuta tale bona fide e rappresentante tutto o parte dell'equipaggio, ovvero un numero prescritto o una prescritta percentuale dei membri dell'equipaggio, avrà denunziato alla competente autorità, nei termini prescritti e prontamente onde evitare ritardi alla nave, che gli alloggi dell'equipaggio non sono conformi alle disposizioni contemplate dalla convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-5