Convenzione 92
Art. 13
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Adeguati impianti sanitari, provvisti di lavandini, vasche e/o docce, dovranno essere predisposti a bordo di ogni nave.
2. Gabinetti distinti dovranno essere installati nella proporzione minima che segue:
a) a bordo di navi con stazza inferiore alle 800 tonnellate: tre;
b) a bordo di navi con stazza pari o superiore alle 800 tonnellate, ma inferiore alle 3.000 tonnellate; quattro;
c) a bordo di navi con stazza pari o superiore alle 3.000 tonnellate: sei;
d) a bordo di navi con alloggi distinti per gli ufficiali o operatori radio, impianti sanitari contigui o posti in prossimità degli alloggi dovranno essere predisposti.
3. La legge nazionale dovrà fissare la ripartizione dei gabinetti fra le varie categorie di lavoratori che compongono l'equipaggio, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Impianti sanitari per tutti i membri dell'equipaggio che non godono di camere o cabine con impianto sanitario privato dovranno essere predisposti per ognuna delle categorie dei componenti l'equipaggio, in ragione di:
a) una vasca e/o doccia ogni otto persone, o meno;
b) un gabinetto ogni otto persone, o meno;
c) un lavabo ogni sei persone, o meno.
Qualora, tuttavia, il numero degli effettivi di una data categoria superi di meno della metà della cifra indicata un multiplo della stessa, l'eccedenza potrà essere trascurata per quanto riguarda l'applicazione di questa disposizione.
5. Qualora complessivamente l'equipaggio superi i cento effettivi o trattandosi di navi passeggeri adibite a traversate di una durata non superiore alle quattro ore, la competente autorità potrà prevedere speciali disposizioni o richiedere un numero ridotto di impianti sanitari.
6. Acqua dolce, calda e fredda, o attrezzatura per il riscaldamento dell'acqua, dovranno essere fornite in tutti i locali comuni adibiti all'igiene. La competente autorità avrà la facoltà di fissare, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, la quantità massima di acqua dolce che potrà essere richiesta all'armatore per uomo e per giorno.
7. I lavabo e le vasche dovranno essere di dimensioni adeguate e di materiale del tipo approvato, a superficie compatta, non suscettibile di incrinarsi, di scheggiarsi o corrodersi.
8. L'aerazione di ogni gabinetto avverrà attraverso un passaggio comunicante direttamente con l'aria libera, indipendentemente dalle altre parti dei locali ad uso abitazione.
9. I gabinetti dovranno essere del tipo approvato e dotati di sciacquone potente, costantemente in funzione e individualmente controllabile.
10. I tubi discendenti e di scarico dovranno essere di dimensioni adeguate e installati in modo da ridurre al minimo le possibilità di ostruzione e da facilitarne la pulizia.
11. Gli impianti sanitari destinati a più di una persona dovranno essere conformi alle seguenti norme:
a) i rivestimenti di coperta dovranno essere di materiale duraturo del tipo approvato, di facile pulizia e impermeabili all'umidità; un efficace sistema di scolo delle acque dovrà essere predisposto;
b) le paratie saranno in acciaio o altro materiale del tipo approvato, stagne per un'altezza di almeno 0,23 (9 pollici) da terra;
c) i locali dovranno essere adeguatamente illuminati, riscaldati ed areati;
d) i gabinetti saranno situati in un punto facilmente accessibile dalla zona notte e dai locali adibiti all'igiene, ma da questi separati; non dovranno affacciarsi direttamente sulla zona notte nè su di un corridoio che immetta unicamente alla zona notte. Tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica ai gabinetti posti fra due cabine, con un totale di occupanti non superiore a quattro.
e) qualora più gabinetti siano installati in uno stesso locale, essi dovranno essere adeguatamente cintati per garantirne l'isolamento.
12. A bordo di ogni nave saranno predisposti impianti di lavaggio ed asciugatura biancheria in proporzione agli effettivi che compongono l'equipaggio e alla normale durata delle traversate.
13. L'impianto di lavaggio comprenderà adeguate vasche dotate di dispositivo di scolo, che potranno essere installate nei locali adibiti all'igiene, ove non sia ragionevolmente possibile allestire una lavanderia vera e propria. Le vasche saranno alimentate adeguatamente con acqua dolce, calda e fredda. In mancanza di acqua calda, impianti di riscaldamento dell'acqua saranno predisposti.
14. L'impianto di asciugatura sarà allestito in un locale separato dalla zona letto e dalle mense, adeguatamente aerato e fornito di corde o altro sistema di stenditura.
Storico versioni
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