Convenzione 92
Art. 17
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Gli alloggi dell'equipaggio dovranno essere mantenuti puliti e in condizioni di abitabilità convenienti, essi non dovranno essere utilizzati come luogo di immagazzinaggio delle merci o di viveri che non siano di proprietà personale dei loro occupanti.
2. Il comandante o un ufficiale da lui espressamente incaricato a tale scopo, accompagnato da uno o più membri dell'equipaggio, procederà almeno una volta alla settimana all'ispezione di tutti i locali che costituiscono l'alloggio dell'equipaggio; i risultati della ispezione saranno messi per iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-17