Convenzione 92›Parte V
Art. 19
In vigore dal 14 mag 1981
Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà pregiudicare leggi, sentenze, consuetudini o intese intercorse fra gli armatori ed i marittimi che garantiscano condizioni più favorevoli di quelle previste da questa convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-19