Convenzione 92›Parte V
Art. 21
In vigore dal 14 mag 1981
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1. La presente convenzione non vincolerà che i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di registrazione degli strumenti di ratifica di sette dei seguenti paesi: Stati Uniti d'America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Turchia e Iugoslavia, essendo inteso che di questi sette paesi, quattro almeno dovranno possedere una propria marina mercantile con stazza lorda non inferiore ad un milione di tonnellate. Questa disposizione ha come scopo quello di facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Storico versioni
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