Convenzione 92

Art. 16

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Trattandosi di navi contemplate al paragrafo 5 dell', la competente autorità potrà, relativamente ai membri dell'equipaggio ivi considerati, modificare i termini fissati nei precedenti articoli onde tener conto delle abitudini o degli usi locali; in particolare, essa potrà adottare disposizioni speciali riguardo al numero di occupanti per cabina, o riguardo all'allestimento delle mense e degli impianti sanitari. 2. Nel modificare i termini così stabiliti, la competente autorità sarà tuttavia tenuta a rispettare le disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, nonché i minimi richiesti di superficie per questo personale, di cui all', paragrafo 5. 3. A bordo di navi su cui una qualsiasi categoria di membri dell'equipaggio sia composta di gente con abitudini ed usi nazionali molto diversi, alloggi ed altri locali abitativi distinti ed adeguati dovranno essere predisposti onde rispondere alle esigenze delle varie categorie. 4. Trattandosi di navi contemplate all', paragrafo 5, infermerie, mense ed impianti sanitari dovranno essere predisposti, quanto a numero e ad utilizzo pratico, sulla stessa base di quelli di navi di tipo analogo immatricolate nello stesso paese. 5. In occasione dell'elaborazione di regolamenti speciali in conformità delle disposizioni del presente articolo, l'autorità competente consulterà le organizzazioni, riconosciute bona fide della gente del mare interessata e le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori loro datori di lavoro.
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