Convenzione 92Parte IV

Art. 18

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la presente convenzione si applicherà alle navi la cui chiglia sia stata posta in cantiere successivamente all'entrata in vigore della convenzione per il paese in cui la nave è stata immatricolata. 2. Trattandosi di nave completamente ultimata alla data di entrata in vigore di questa convenzione nel territorio di immatricolazione della nave e non rispondendo questa alle norme formulate nella Parte III di questa convenzione, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinché risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco, allorchè: a) la nave sia nuovamente immatricolata; b) importanti modifiche strutturali o importanti riparazioni siano effettuate alla nave in ottemperanza ad un piano prestabilito e non a seguito di un incidente o di un'emergenza. 3. Trattandosi di nave in costruzione e/o in via di trasformazione alla data di entrata in vigore della presente convenzione nel territorio in cui la nave è immatricolata, la competente autorità potrà previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinché risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco; tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione, a meno che non si proceda ad una nuova immatricolazione della nave. 4. Allorchè una nave - fatte salve quelle contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nonché le navi cui la presente convenzione si applicava nel corso della loro costruzione - è nuovamente immatricolata in un territorio successivamente alla data di entrata in vigore della convenzione, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco. Tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione fintanto che non si sarà proceduto ad una nuova immatricolazione della nave.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo