Convenzione 92
Art. 15
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Guardaroba adeguati e opportunamente areati destinati ad accogliere le incerate dovranno essere predisposti al di fuori della zona notte, ma da questa facilmente accessibili.
2. A bordo di ogni nave con stazza superiore alle 3.000 tonnellate, sarà predisposto un locale per il servizio di coperta ed uno per il servizio di macchina, ad uso ufficio.
3. A bordo delle navi che toccano normalmente porti infestati da zanzare, dovranno essere prese disposizioni per la protezione degli alloggi dell'equipaggio, che prevedano l'utilizzo di appropriate zanzariere per oblò, aperture destinate alla ventilazione e porte che si affaccino su di un ponte aperto.
4. Ogni nave che viaggi normalmente ai tropici o nel golfo Persico, o che raggiunga tali regioni, dovrà essere munita di tendoni da installare sui ponti scoperti siti direttamente sopra gli alloggi dell'equipaggio, come pure su quella o quelle zone di ponte scoperto adibite a luogo di svago.
Storico versioni
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