Convenzione 92

Art. 11

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Un numero sufficiente di mense dovrà essere previsto a bordo di ogni nave. 2. A bordo delle navi con stazza inferiore alle 1.000 tonnellate, mense separate saranno previste per: a) il comandante e gli ufficiali; b) il personale di maestranza ed il restante personale subalterno. 3. A bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 1.000 tonnellate, mense separate saranno previste per: a) il comandante e gli ufficiali; b) il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta; c) il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di macchina. Tuttavia: i) una delle due mense previste per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno potrà essere riservata al personale di maestranza, mentre l'altra sarà riservata al restante personale subalterno; ii) un'unica mensa potrà essere prevista per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta e di macchina qualora gli armatori e/o le loro organizzazioni nonché quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, così preferiscano. 4. Adeguate disposizioni dovranno esser prese per il personale addetto ai servizi generali, sia allestendo per esso una mensa a se stante, o riconoscendogli il diritto di avvalersi delle mense destinate ad altre categorie; a bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 5.000 tonnellate, che imbarchino oltre cinque persone addette ai servizi generali, sarà fatto obbligo di prevedere una mensa loro destinata. 5. Dimensioni ed attrezzature delle mense dovranno essere adeguati al numero di persone da ospitare contemporaneamente. 6. Ogni mensa dovrà essere dotata di tavoli e sedie del tipo approvato in numero sufficiente rispetto alle persone che le utilizzeranno contemporaneamente. 7. La competente autorità potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui sopra riguardo all'allestimento delle mense, nella misura in cui lo consentano le particolari condizioni esistenti a bordo delle navi passeggeri. 8. Le mense dovranno essere nettamente separate dalla zona notte e poste quanto più possibile vicino alle cucine. 9. Un adeguato impianto di lavaggio delle stoviglie e armadi sufficienti per riporle dovranno essere previsti quando gli offices eventualmente predisposti non siano direttamente accessibili dalle mense. 10. La superficie delle tavole e delle sedie dovrà essere in materiale resistente all'umidità, compatto e di facile pulizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo