Convenzione 92Parte V

Art. 23

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e di tutte le denunzie pervenutegli dai Membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione dell'ultimo strumento di ratifica necessario per l'entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-23

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