Convenzione
Art. 6
In vigore dal 3 feb 1981
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1. Considerando che il riconoscimento verte sugli studi compiuti e sui diplomi, titoli o gradi rilasciati negli istituti riconosciuti di uno Stato Contraente, il beneficio dei precedenti viene acquisito da parte di ogni persona che abbia seguito tali studi od ottenuto tali diplomi, titoli o attestati, quali che siano la nazionalità o lo statuto politico o giuridico dell'interessato.
2. Ogni cittadino di uno Stato Contraente che abbia ottenuto sul territorio di uno Stato non contraente uno o più diplomi, titoli o gradi simili a quelli definiti nei precedenti può avvalersi di quelle disposizioni che gli sono applicabili, a condizione che i suoi diplomi, titoli o gradi siano stati riconosciuti nel suo paese d'origine, e nel paese in cui il cittadino desidera continuare i propri studi fatte salve le disposizioni previste dall' della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-6