Convenzione
Art. 20
In vigore dal 3 feb 1981
.
La presente Convenzione non pregiudicherà in alcun modo i trattati e le convenzioni già in vigore fra gli Stati contraenti, nè le legislazioni nazionali da essi adottate, nella misura in cui offrono dei vantaggi maggiori di quelli previsti dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-20