Convenzione
Art. 19
In vigore dal 3 feb 1981
.
1. Gli Stati contraenti hanno la facoltà di denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia viene notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. La denuncia acquista efficacia dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia le persone che abbiano beneficiato del dispositivo della presente Convenzione, che fossero in corso di studi sul territorio di uno Stato contraente che denuncia la Convenzione, potranno terminare il ciclo di studi iniziato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-19