Convenzione
Art. 14
In vigore dal 3 feb 1981
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Le disposizioni della presente Convenzione si applicano agli studi perseguiti, ai diplomi o gradi ottenuti in ogni istituto d'insegnamento superiore soggetto all'autorità di uno Stato contraente anche se tale istituto fosse situato al di fuori del suo territorio.
Storico versioni
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