Convenzione

Art. 16

In vigore dal 3 feb 1981
. 1. Altri Stati, membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica o parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, potranno essere autorizzati ad aderire alla presente Convenzione. 2. Ogni domanda in tal senso dovrà essere comunicata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura che la trasmetterà agli Stati contraenti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato intergovernativo. 3. Il Comitato si riunirà in Comitato ad hoc per pronunciarsi su tale domanda. I suoi membri dovranno essere muniti, a tale scopo, di un esplicito mandato dei loro Governi. La decisione da prendere in un simile caso dovrà riunire la maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti. 4. Tale procedura non potrà essere applicata se la maggioranza degli Stati di cui all' non avrà ratificato la presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-16

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