Convenzione
Art. 21
In vigore dal 3 feb 1981
.
Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati contraenti e gli altri Stati di cui ai precedenti , nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica o di adesione di cui all' nonché delle denunce previste dall' della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-21