Convenzione

Art. 9

In vigore dal 3 feb 1981
. 1. Viene istituito un Comitato intergovernativo composto di esperti incaricati dagli Stati Contraenti e il cui Segretariato viene affidato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 2. Il Comitato intergovernativo ha il compito di promuovere l'applicazione della presente Convenzione. Esso riceve ed esamina i rapporti periodici che gli Stati Contraenti gli comunicano sui progressi realizzati e gli ostacoli da loro incontrati nell'applicazione della Convenzione, nonché gli studi effettuati dal proprio Segretariato sulla detta Convenzione. Gli Stati contraenti si impegnano a sottoporre un rapporto al Comitato almeno una volta ogni due anni. 3. Il Comitato intergovernativo invia, ove occorra, agli Stati parti della Convenzione delle raccomandazioni di carattere generale o individuale per l'applicazione di detta Convenzione. 4. Il Segretariato del Comitato intergovernativo aiuta gli organi nazionali nell'ottenimento delle informazioni di cui necessitano nel quadro delle loro attività.
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