Convenzione
Art. 4
In vigore dal 3 feb 1981
.
1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad adottare, sul piano nazionale, tutte le misure necessarie al fine:
(a) di riconoscere, allo scopo dell'immediato proseguimento degli studi e dell'ammissione ai livelli successivi di formazione negli istituti di insegnamento superiore situati sui loro rispettivi territori e alle condizioni applicabili ai nazionali, i titoli accademici ottenuti in un istituto d'insegnamento superiore situato nel territorio di un altro Stato Contraente e da esso riconosciuto, attestante che un ciclo completo di studi nell'insegnamento superiore è stato compiuto secondo quanto richiesto dalle autorità competenti;
(b) di definire, per quanto possibile, le modalità in base alle quali potrebbero essere riconosciuti, ai fini del proseguimento degli studi, i periodi di studio trascorsi negli istituti di insegnamento superiore situati negli altri Stati Contraenti.
2. Le disposizioni del paragrafo 2 del precedente sono applicabili ai casi previsti dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-4