Convenzione
Art. 1
In vigore dal 3 feb 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE
sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo
Gli Stati arabi e gli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, Parti della presente Convenzione;
DESIDEROSI di rafforzare gli stretti vincoli culturali che la storia e la vicinanza geografica hanno stabilito fra loro dai tempi più remoti, e di proseguire una politica d'azione comune nel campo dell'istruzione e della formazione scientifica e culturale contribuendo così al rafforzamento della loro cooperazione in tutti i suoi aspetti nell'interesse del benessere e della prosperità permanente dei loro popoli;
CONVINTI che tali obiettivi saranno più facilmente raggiunti se gli abitanti di ciascuno degli Stati Contraenti si vedranno riconoscere il diritto di accedere liberamente alle risorse educative degli altri Stati Contraenti, ed in particolare di proseguire la propria formazione professionale negli istituti d'insegnamento superiore di tali altri Stati;
CONSIDERANDO che il riconoscimento da parte dell'insieme degli Stati contraenti degli studi compiuti e dei diplomi ottenuti in uno qualsiasi di essi non può che intensificare la mobilità delle persone e degli scambi d'idee, di conoscenze e di esperienze scientifiche e tecnologiche;
CONSTATANDO che tale riconoscimento costituisce una delle condizioni necessarie al fine:
1. di permettere la migliore utilizzazione comune possibile dei mezzi di formazione esistenti sui loro territori,
2. di assicurare la più vasta mobilità degli insegnanti, degli studenti, dei ricercatori e dei professionisti,
3. di sopperire alle difficoltà che incontrano al momento del loro ritorno nel paese d'origine le persone che hanno ricevuto una formazione all'estero;
DESIDEROSI di assicurare il più vasto riconoscimento possibile degli studi e dei diplomi tenendo conto dei principi concernenti la promozione dell'istruzione permanente, la democratizzazione dell'insegnamento, l'adozione e l'applicazione di una politica dell'istruzione adottata alle trasformazioni strutturali, economiche e tecniche, ai cambiamenti sociali ed ai contesti culturali;
DECISI a dedicare e ad organizzare la propria collaborazione futura in tali campi mediante una convenzione che costituirà il punto di partenza di un'azione dinamica concertata, condotta in particolare a mezzo di meccanismi nazionali, bilaterali e multilaterali creati a tale scopo;
RICORDANDO che l'obiettivo finale che la Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura si è proposto, consiste, nell'"elaborazione di una convenzione internazionale sul riconoscimento e la validità dei titoli, gradi e diplomi rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore e di ricerca in tutti i paesi";
Hanno convenuto quanto segue:
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1. Ai fini della presente Convenzione, per "riconoscimento" di un diploma, titolo o grado d'insegnamento superiore ottenuto allo estero, si intende la sua accettazione da parte delle autorità competenti di uno Stato Contraente e la concessione al suo titolare dei diritti di cui godono le persone che possiedono un diploma, un titolo o grado d'insegnamento nazionale al quale il diploma, il titolo o grado di insegnamento ottenuto all'estero è assimilato. A seconda della portata attribuita al riconoscimento, tali diritti riguardano sia il proseguimento degli studi, sia l'esercizio di una attività professionale, sia le due cose insieme.
(a) Il riconoscimento di un diploma, titolo o grado di insegnamento, al fine di intraprendere o di proseguire studi di livello superiore, permetterà al titolare interessato di essere ammesso negli istituti di insegnamento superiore e di ricerca di ogni Stato Contraente alle stesse condizioni in materia di studi di quelle applicabili ai titolari del diploma, titolo o grado di insegnamento similare rilasciato nello Stato Contraente interessato;
(b) il riconoscimento di un diploma, titolo o grado di insegnamento straniero per l'esercizio di una attività professionale costituisce il riconoscimento della capacità tecnica richiesta per l'esercizio della professione di cui trattasi. Tale riconoscimento non ha l'effetto di dispensare il titolare del diploma, titolo o grado d'insegnamento straniero dal soddisfare condizioni diverse da quelle relative alla capacità tecnica che siano state prescritte dalle autorità governative o professionali competenti per l'esercizio dell'attività professionale in questione.
2. Ai fini della presente Convenzione:
(a) per "insegnamento secondario" si intende il livello degli studi, di qualunque genere esso sia, che fa seguito alla istruzione primaria od elementare, e preparatoria e che può avere, tra gli altri scopi, quello di preparare all'accesso all'insegnamento superiore;
(b) per "insegnamento superiore" si intendono tutti i tipi di insegnamento e di ricerca del livello post-secondario aperti, nei diversi Stati e alle condizioni da essi previste, ad ogni persona che possieda requisiti sufficienti, sia perché essa ha ottenuto un diploma, titolo o certificato finale di studi secondari, sia perché ha ricevuto una formazione o acquisito delle conoscenze adeguate.
3. Ai fini della presente Convenzione, per "studi parziali" si intende ogni formazione che, in base alle norme in vigore nello istituto in cui essa sia stata acquisita, è incompleta sul piano della sua durata o contenuto. Il riconoscimento da parte di uno Stato Contraente degli studi - parziali compiuti in un istituto situato nel territorio di un altro Stato Contraente e da esso riconosciuto può essere concesso in funzione del livello di istruzione raggiunto dall'interessato secondo i criteri utilizzati dagli organismi di formazione dello Stato di accoglimento.
Storico versioni
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