Convenzione

Art. 2

In vigore dal 3 feb 1981
. 1. Gli Stati Contraenti affermano solennemente la loro ferma risoluzione a cooperare strettamente al fine di: (a) permettere la migliore utilizzazione possibile nell'interesse di tutti gli Stati Contraenti delle loro risorse disponibili in materia di formazione e di ricerca, e a tale scopo, (i) di aprire il più largamente possibile l'accesso dei loro istituti d'insegnamento superiore agli studenti o ai ricercatori provenienti da uno qualsiasi degli Stati Contraenti; (ii) di riconoscere gli studi ed i diplomi di tali persone; (iii) di armonizzare le condizioni di ammissione agli istituti d'insegnamento di ciascun paese; (iv) di adottare una terminologia e dei criteri di valutazione che facilitino l'applicazione di un sistema atto ad assicurare la comparabilità delle unità di valore, delle materie di studio e dei diplomi; (v) di adottare, ai fini dell'ammissione ai livelli di studio successivi, una concezione dinamica che tenga conto non solo delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti, ma anche dalle esperienze e delle realizzazioni personali, nella misura in cui queste possono essere ritenute valide dagli istituti competenti; (vi) di adottare, ai fini delle valutazioni degli studi parziali, dei criteri flessibili, basati sul livello di formazione raggiunto e sul contenuto dei programmi seguiti, tenendo conto del carattere interdisciplinare delle conoscenze a livello dell'insegnamento superiore; (vii) di perfezionare il sistema di scambi di informazione concernenti il riconoscimento degli studi e dei diplomi; (b) realizzare negli Stati Contraenti un miglioramento continuo dei programmi di studio nonché dei metodi di pianificazione e di promozione dell'insegnamento superiore tenendo conto delle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale, delle politiche di ogni paese e degli obiettivi che figurano nelle raccomandazioni formulate dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per quanto attiene al miglioramento continuo della qualità dell'insegnamento alla promozione dell'istruzione permanente e alla democratizzazione della istruzione; (c) promuovere la cooperazione regionale e mondiale in materia di riconoscimento degli studi e dei titoli accademici. 2. Gli Stati Contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie sul piano nazionale, bilaterale, multilaterale, in particolare mediante accordi bilaterali, sub-regionali, regionali o altri, nonché mediante accordi tra università od altri istituti d'insegnamento superiore e mediante accordi con le organizzazioni ed organismi nazionali o internazionali competenti, allo scopo di raggiungere progressivamente gli obiettivi definiti nel presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo