Convenzione

Art. 3

In vigore dal 3 feb 1981
. 1. Gli Stati Contraenti riconoscono, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai loro cittadini ai fini del proseguimento degli studi e dell'ammissione immediata ai livelli successivi di formazione negli istituti d'insegnamento superiore situati nei loro territori rispettivi, i diplomi di compimento di studi secondari rilasciati negli altri Stati Contraenti ed il cui possesso conferisce ai titolari i requisiti richiesti per essere ammesso ai livelli successivi di formazione negli Istituti d'insegnamento superiore situati nei territori di tali Stati Contraenti. 2. Tuttavia, l'ammissione in un istituto di insegnamento superiore potrà essere subordinata alla condizione che esistano posti disponibili nonché alle condizioni concernenti le conoscenze linguistiche richieste o ammesse dagli organismi d'insegnamento degli Stati Contraenti per intraprendere gli studi considerati.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-3

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