Convenzione

Art. 8

In vigore dal 3 feb 1981
. 1. Gli Stati contraenti riconoscono che parte degli obiettivi e l'esecuzione degli impegni definiti nella presente Convenzione esigono, sul piano nazionale, una cooperazione ed un coordinamento stretti di sforzi di autorità nazionali molto diverse, governative o non governative, in particolare di università ed altri istituti educativi. Essi si impegnano di conseguenza ad affidare lo studio delle questioni relative all'applicazione della presente Convenzione ad organismi nazionali idonei ai quali si assoceranno tutti i settori interessati e che saranno abilitati a proporre soluzioni adeguate. Gli Stati Contraenti si impegnano inoltre ad adottare tutte le misure amministrative necessarie per accelerare in maniera efficace il funzionamento di tali organismi nazionali. 2. Ogni organismo nazionale dovrà disporre dei mezzi necessari per consentirgli sia di raccogliere, di analizzare e di classificare esso stesso ogni informazione utile alle proprie attività in relazione agli studi ed ai diplomi di insegnamento superiori, sia di ottenere nel più breve termine, da un diverso centro nazionale di documentazione, le informazioni di cui potrebbe aver bisogno in tal campo.
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