Convenzione

Art. 5

In vigore dal 3 feb 1981
. Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per rendere effettivo, per quanto possibile, il riconoscimento, in vista dell'esercizio di una professione ai sensi del precedente articolo primo 1 (b) i diplomi, titoli o gradi d'insegnamento superiori rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-5

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