Convenzione

Art. 23

Metodo per evitare le doppie imposizioni.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Metodo per evitare le doppie imposizioni). 1. Se un residente del Brasile ricava redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Brasile accorda sull'imposta gravante i redditi di detta persona una deduzione pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia. La deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia. Ai fini della predetta deduzione, l'imposta italiana è sempre da considerarsi pagata con l'aliquota del 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati ad un residente del Brasile. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito provenienti dal Brasile, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Brasile, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito. 3. Se una società residente dell'Italia detiene almeno il 25 per cento del capitale di una società residente del Brasile, l'Italia esenta da imposta i dividendi ricevuti dalla società residente dell'Italia e che provengono dalla società residente del Brasile. 4. Ai fini della deduzione stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta brasiliana è sempre da considerarsi pagata con la aliquota del 25 per cento dell'ammontare lordo: a) dei dividendi definiti al paragrafo 4 dell'; b) degli interessi definiti al paragrafo 4 dell', e c) dei canoni definiti al paragrafo 4 dell'. 5. Il valore delle azioni emesse da una società di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non è soggetto in detto ultimo Stato all'imposta sul reddito. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai fini della determinazione degli utili di una stabile organizzazione che un residente di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-23

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