Convenzione
Art. 28
Entrata in vigore.
In vigore dal 30 dic 1980
.
(Entrata in vigore).
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dallo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:
I) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;
II) con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-28