Convenzione

Art. 28

Entrata in vigore.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Entrata in vigore). 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dallo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta: I) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione; II) con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-28

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