Art. 1
In vigore dal 30 dic 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-rd-1