Convenzione

Art. 29

Denuncia.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Denuncia). Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione notificandone per iscritto la cessazione all'altro Stato contraente, per via diplomatica, a condizione che tale notifica venga effettuata il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare. In tal caso la presente Convenzione si applicherà per l'ultima volta: I) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti prima della fine dell'anno solare nel quale è stata notificata la cessazione; II) con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, agli importi ricevuti nel corso dell'anno fiscale che inizia nell'anno solare nel quale è stata notificata la cessazione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Roma il 3 ottobre 1978, in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese ed inglese; tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. Per il Governo italiano FRANCO MARIA MALFATTI Per il Governo Brasiliano MARIO HENRIQUE SIMONSEN
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-29

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