Convenzione
Art. 26
Scambio di informazioni.
In vigore dal 30 dic 1980
.
(Scambio di informazioni).
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o autorità comprese quelle giudiziarie diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione, nonché alle decisioni di ricorsi o di procedimenti penali relativi a dette imposte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-26