Convenzione
Art. 21
Studenti.
In vigore dal 30 dic 1980
.
(Studenti).
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nello altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fondi situati fuori di detto altro Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle remunerazioni che uno studente o un apprendista riceve in corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta nello Stato contraente nel quale attende ai suoi studi o alla sua formazione professionale, a condizione che tali remunerazioni costituiscano il reddito strettamente necessario per il suo mantenimento.
3. Uno studente presso un'università, collegio o scuola di uno Stato contraente, che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi il proprio addestramento pratico è esente da imposta in detto altro Stato, per un periodo non eccedente i due anni, per le remunerazioni ricevute in corrispettivo dell'attività svolta in detto ultimo Stato in connessione con i suoi studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-21