Convenzione

Art. 21

Studenti.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Studenti). 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nello altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fondi situati fuori di detto altro Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle remunerazioni che uno studente o un apprendista riceve in corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta nello Stato contraente nel quale attende ai suoi studi o alla sua formazione professionale, a condizione che tali remunerazioni costituiscano il reddito strettamente necessario per il suo mantenimento. 3. Uno studente presso un'università, collegio o scuola di uno Stato contraente, che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi il proprio addestramento pratico è esente da imposta in detto altro Stato, per un periodo non eccedente i due anni, per le remunerazioni ricevute in corrispettivo dell'attività svolta in detto ultimo Stato in connessione con i suoi studi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo