Convenzione
Art. 20
Professori o ricercatori.
In vigore dal 30 dic 1980
.
(Professori o ricercatori).
Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di visitare uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che, su invito di detto primo Stato contraente o di un'università, collegio, scuola, museo o altra istituzione culturale di detto primo Stato contraente o nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali, soggiorna in questo Stato per un periodo che non ecceda i due anni al solo scopo di insegnare, tenere conferenze o effettuare ricerche presso tali istituzioni, è esente in questo Stato da imposta per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-20