Convenzione

Art. 17

Artisti e sportivi.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Artisti e sportivi). 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a persone diverse dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-17

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