Convenzione

Art. 13

Utili di capitale.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Utili di capitale). 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', sono imponibili nello Stato contraente dove i beni immobili sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale come pure i beni mobili relativi alla loro gestione sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni o diritti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-13

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