Convenzione

Art. 10

Dividendi.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Dividendi). 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 4. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 5. Quando un residente dell'Italia ha una stabile organizzazione in Brasile, detta stabile organizzazione può essere assoggettata, ai sensi della legislazione brasiliana, ad un'imposta prelevata alla fonte. Tuttavia, tale imposta non può eccedere il 15 per cento dello ammontare lordo degli utili di detta stabile organizzazione determinati al netto del pagamento dell'imposta sulle società relative a tali utili. 6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 7. Le limitazioni delle aliquote di imposta stabilite nei paragrafi 2 e 5 non si applicano ai dividendi o agli utili pagati o rimessi prima dello scadere del terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.
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