Convenzione

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Navigazione marittima ed aerea). 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 4. L'Accordo tra il Brasile e l'Italia del 4 ottobre 1957 inteso ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea cesserà di aver effetto con riferimento alle imposte relative ai periodi per i quali la presente Convenzione ha effetto con riferimento alle predette imposte.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-8

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