Convenzione
Art. 3
Definizioni generali.
In vigore dal 30 dic 1980
.
(Definizioni generali).
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Brasile" designa la Repubblica Federale del Brasile;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in
uno Stato contraente;
d) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Brasile o l'Italia;
e) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
f) il termine di "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta brasiliana o l'imposta italiana;
j) l'espressione "autorità competente" designa:
per quanto concerne il Brasile: il Ministro delle Finanze, il Segretario del reddito federale o i loro rappresentanti
autorizzati;
per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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