Convenzione

Art. 2

Imposte considerate.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Imposte considerate). 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne il Brasile: l'imposta federale sul reddito, esclusa l'imposta sulle rimesse eccessive e sulle attività di minore importanza (qui di seguito indicate quali "imposta brasiliana"); b) per quanto concerne l'Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-2

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