Convenzione
Art. 14
Professioni indipendenti.
In vigore dal 30 dic 1980
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(Professioni indipendenti).
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che le remunerazioni corrisposte per tali attività o servizi non siano sostenute da una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente o di una società ivi residente. In tal caso, detti redditi sono imponibili in questo altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, tecnico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-14